Camera di Consiglio

RISERVATEZZA E DIRITTO ALL’OBLIO NELL’ERA DI INTERNET – Diritto alla propria privacy, uso di dati personali e diritto all’oblio. Probabilmente serve un po’ di chiarezza e di attenzione alla terminologia usata.

Il recente caso della diffusione e utilizzo di dati personali a scopi illeciti da parte di aziende collegate a Facebook quali, ad esempio, manipolare le elezioni pone all’attenzione e magari ad una profonda riflessione da parte di tutti su quella che è diventata l’attuale portata della rete e, più che altro, non solo di quello che contiene, ma dell’uso che ne viene fatto. Ma è la scoperta dell’acqua calda: un dibattito inutile che, semplicemente, si potrebbe concludere con la considerazione che per evitare l’uso di dati personali a fini commerciali e propagandistici, sarebbe sufficiente non metterli in rete.

Una volta quindi resi conoscibili a potenziali milioni di altri navigatori della rete i propri dati, è ai confini dell’impossibile evitare che vengano comunque utilizzati. Importante è che questo uso non sia contrario alla volontà del titolare o contro la legge.

Innegabile che oggi si viva on line, a cominciare dalla quasi totalità delle professioni per far conoscere la propria azienda sul mercato, o per inviare curriculum e comunque per informarsi e tenersi aggiornati, scambiare messaggi e opinioni. Ma anche ascoltare musica e fare acquisti è attività ormai quasi esclusiva del web. Perfettamente logico e normale che ai nostri indirizzi mail privati giungano offerte di cucina esotica dopo il terzo ordine al ristorante cinese, oppure che dopo aver acquistato un biglietto aereo mi vengano proposti hotel e autonoleggi per la mia destinazione. Possiamo evitarlo? Certamente: tornando a rivolgersi all’agenzia di viaggi sotto casa. Che però nel frattempo ha dovuto chiudere perché era più comodo acquistare il volo online comparando le offerte migliori.

Difficile quindi poter parlare di riservatezza, o di diritto alla stessa, quando quotidianamente divulghiamo i nostri dati personali, anche i più riservati, nonché quelli che mandiamo indirettamente. Non si lamenti quindi chi, dopo aver postato le foto del figlio appena nato, si vedrà arrivare offerte di pannolini o prodotti post svezzamento oppure chi, dopo aver letto solo pagine di calcio su tutti i quotidiani on line si veda giungere sul proprio dispositivo offerte per abbonamenti a Sky. Buona fortuna a chi vorrà quindi mettersi, con sacrosanta pazienza, a cancellare tutti i suoi post, messaggi, commenti sui social, disiscriversi da ogni mailing list e proteggere così la sua riservatezza cui aveva abdicato. Si tratta certo di un uso improprio e spesso non autorizzato di dati personali ma, si ribadisce, sempre si tratta di dati volontariamente forniti e, si stima, almeno una volta al giorno ogni possessore di un computer, compreso il proprio cellulare, clicca un sì su un’autorizzazione al trattamento dati.

Diverso, e spesso confuso con quello alla riservatezza, è il concetto di diritto all’oblio, erroneamente tirato in ballo da chi pretende la cancellazione di ogni suo dato da parte del social network o del motore di ricerca. Più esattamente il diritto all’oblio, pur essendo parte del generale diritto alla riservatezza, riguarda i dati e i riferimenti ad una persona che non hanno ragione alcuna di essere diffusi o comunque portati a conoscenza di terzi.

Questa particolare figura nasce dalla necessità di tutelare chi aveva commesso reati, o fosse stato coinvolto in vicende particolari e vedeva, distanza di molto tempo, il proprio nome collegato ad un episodio o a una vicenda del passato quando non sussistevano più ragioni di cronaca o necessità di diffondere la notizia. In sintesi il diritto ad essere dimenticati. E mentre ciò diventa più che legittimo per notizie non volontariamente fornite dal diretto interessato, non si vede come si possa parlare di diritto all’oblio quando queste notizie o informazioni vengono messe volontariamente in rete dal diretto interessato e, conseguentemente, entrano nei motori di ricerca. E, ricordiamo, che per invocare il diritto all’oblio deve trattarsi di fatti la cui conoscenza arrechi un pregiudizio al diretto interessato.

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