Camera di Consiglio

FIGLI DI DUE PADRI – Era del resto inevitabile che, prima o poi, si dovesse affrontare il problema ma, forse, il modo in cui in Italia ci si dovrà interrogare sulla possibilità che nei registri dello stato civile possa risultare che un bambino possa avere due padri o due madri oppure, come qualcuno già aveva proposto, avere un genitore Uno e un genitore Due. Con buona pace di una storia millenaria fatta di mater, pater, papà, o babbo e mamma.

In ogni caso ciò che la vicenda attualmente sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dimostra come il nostro legislatore, ancora una volta, sia rimasto inerte di fronte ad una situazione che, viceversa, necessitava maggiore e rapida attenzione.

In sintesi. Due uomini canadesi, sposati secondo la legge canadese, vengono a vivere in Italia e portano con loro i due figli ottenuti con il sistema della maternità surrogata. Uno dei due coniugi risultava già genitore in quanto era suo il seme per entrambi i bambini. Il coniuge è stato invece riconosciuto come genitore a seguito di un provvedimento di una Corte dell’Ontario e inserito come secondo genitore.

Mentre l’ufficiale di stato civile si rifiutava di trascrivere il provvedimento, la Corte di Appello ordinava al Comune di residenza di trascrivere la sentenza di riconoscimento del secondo genitore sulla base non solo della validità dell’atto, ma anche su un principio generale di best interest dei minori e rilevato come nel nostro ordinamento  vi sia un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico, assumendo sempre più importanza il concetto di responsabilità genitoriale. Il Procuratore Generale ha ricorso avverso la decisione in Cassazione e il giudizio vede coinvolti ovviamente i due minorenni, i due padri, il sindaco quale ufficiale di stato civile.

Si sono poste questioni sul provvedimento straniero e sulla legittimazione del Procuratore stesso, nonché altre questioni procedurali. Ma la domanda sostanziale è in ordine alla possibilità che sia un provvedimento giudiziario a stabilire una genitorialità, oltretutto di due persone dello stesso sesso in mancanza di una normativa sul punto. In estrema sintesi si tratta di decidere se la richiesta dei due coniugi – genitori canadesi rispetti l’ordine pubblico in Italia.

La decisione è stata demandata alle sezioni unite che, giustamente, come è loro prerogativa, decideranno non tanto sul merito della vicenda, ma daranno la loro interpretazione sul concetto di ordine pubblico in relazione al caso concreto ma non solo, potendo questa definizione trovare applicazione in altri contesti.

Il concetto di ordine pubblico, che non è quello limitato e limitativo che istintivamente si associa alle manifestazioni di piazza, è un istituto giuridico che per sua stessa natura, è di difficile definizione, dovendo essere considerato in relazione a fattori mutabili e in costante evoluzione.

Neppure in diritto possiamo trovare una definizione univoca e valida sempre per tutto e tutti. Possiamo dire che si tratta dei principi base che permettono ad un ordinamento giuridico di mantenersi; quelle regole di comune sentire e base della civile convivenza che sono accettate da tutti o, comunque, dalla grande maggioranza.

Il concetto di ordine pubblico si applica a tutti i gruppi sociali con i distinguo del caso. Un’associazione di ciclisti espellerà chi si presenta ai raduni in moto e il circolo vegetariano punirà chi si associa e poi va a caccia, così come un padre punirà il figlio che torna a casa dopo l’orario stabilito. Il codice civile vieta pattuizioni contrarie all’ordine pubblico quale potrebbe essere, ad esempio, apporre ad un testamento la condizione di diseredare un figlio se sposasse una certa persona.

Aspetteremo quindi la decisione per sapere se la decisione della Corte dell’Ontario sia trasferibile nel nostro ordinamento e se il concetto di ordine pubblico permetta o meno che si giunga ad una dichiarazione di genitorialità con una sentenza, ovvero che sia chiamata a risolvere il problema la Corte Costituzionale.

In ogni caso ciò che ancora una volta emerge, è un grave vuoto normativo che, sulla base della decisione che sarà presa, potrebbe aprire (legittimamente), la strada alle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso.

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